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In questa sezione saranno raccolti alcuni articoli di approfondimento e chiarimento su particolari aspetti giuridici, ritenuti particolarmente interessanti e utili per la nostra clientela. Essere informati e aggiornati sulle novità e sulle specificità del nostro sistema giuridico è fondamentale per effettuare le scelte migliori nell’interesse della clientela.
CLAUSOLA PENALE E POTERI DEL GIUDICE IN SEDE DI RIDUZIONE DELLA PENALE MANIFESTAMENTE ECCESSIVA
La clausola penale, disciplinata dagli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile, ed è quella clausola in base alla quale le parti convengono che, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, una di esse sarà tenuta ad una determinata prestazione, con la conseguenza di limitare il risarcimento alla prestazione stessa e di sollevare la parte adempiente dall’onere di provare di aver subito un danno e la sua quantificazione(a meno che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore, che andrà, pertanto, debitamente provato).
Dal punto di vista pratico, dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sui rapporti intercorrenti tra l’istituto in esame e quello della costituzione in mora, in particolare ci si è chiesti se quest’ultima fosse necessaria ai fini di consentire l’operatività della clausola penale. Secondo un primo (minoritario) orientamento, la costituzione in mora non sarebbe necessaria, in quanto ciò si verificherebbe automaticamente in conseguenza dell’inadempimento (ipotesi di mora ex re).
I fautori di tale impostazione individuano la sussistenza di un rapporto di specialità tra le norme che disciplinano la clausola penale e quelle generali in tema di inadempimento che, per l’appunto, consentirebbe all’istituto in esame di operare pur in assenza di formale costituzione in mora del debitore.
Di diverso avviso è, però, l’opinione prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: secondo la quale, la funzione della clausola penale è essenzialmente risarcitoria e di pre-determinazione dell’ammontare del danno, per cui non sussisterebbe alcun rapporto di specialità tra le norme di cui agli artt. 1382 e ss. e quelle poste dall’ordinamento in tema di inadempimento.
Pertanto, secondo tale linea di pensiero, ai fini dell’operatività della clausola penale, si ritiene necessaria la previa costituzione in mora del debitore.
Uno dei problemi fondamentali di cui è necessario trattare, in tema di clausola penale, è quello connesso all’individuazione della specifica funzione cui la stessa assolve dal momento che, come si vedrà in seguito, da ciò derivano importanti conseguenze sul piano pratico.
Secondo l’opinione dominante tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (e che potremmo definire “tradizionale”) la funzione della clausola penale è essenzialmente risarcitoria: essa limita il risarcimento alla prestazione promessa, attraverso una “pre-determinazione” dell’importo dovuto in caso di inadempimento o ritardo (tanto da essere qulificata “corrispettivo del diritto di recesso”).
Le parti operano, così, un calcolo preventivo del rischio conseguente all’inadempimento, dando così soddisfazione all’esigenza di certezza circa le conseguenze economiche dello stesso. Osservando la prassi internazionale, non risulta arduo riconoscere nella clausola penale una determinazione anticipata del prezzo di uscita dal contratto: una sorta di way out contrattualmente pattuita e che il debitore potrà sfruttare qualora non intenda più adempiere e ponendosi, nel contempo, al riparo da possibili ulteriori azioni da parte dell’altro contraente (a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore). E’ di tutta evidenza che, in un tale assetto, l’esigenza di certezza nei rapporti commerciali viene ampiamente soddisfatta: le parti risultano essere, fin da subito, edotte perfino circa gli aspetti “patologici” del contratto che andranno a concludere.
Secondo un’altra tesi dottrinale, la funzione della clausola penale sarebbe di tipo sanzionatorio: introdurrebbe una sanzione di carattere afflittivo gravante sul debitore in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento. In questi termini, la clausola in esame si porrebbe come un autonomo negozio, che introduce convenzionalmente una sorta di “pena privata” legata all’inadempimento od al ritardo.
A favore di tale impostazione si pone, tra l’altro, la circostanza che l’importo convenzionalmente pattuito a titolo di penale possa essere anche superiore rispetto all’ammontare del danno effettivo, con il solo limite di non essere “manifestamente eccessivo, avuto riguardo dell’interesse del creditore all’adempimento”.
E’ stato osservato (Galgano) che esistono casi in cui l’effettività dell’obbligazione contrattuale non può essere altrimenti assicurata se non dalla previsione di una penale per l’inadempimento.
Si pensi, ad esempio, ai patti parasiociali di sindacato di voto o di blocco: qui l’estrema difficoltà, se non l’impossibilità, di fornire una prova di un danno per l’inadempimento altrui, scoraggerebbe qualsiasi reazione alla violazione del patto, assicurando immunità a chi lo abbia violato e finendo con il togliere, al patto stesso, ogni carattere di giuridica vincolatività.
Di qui l’utilità di pene contrattuali, le quali offrono il vantaggio di una predeterminazione delle conseguenze patrimoniali dell’inadempimento e possono così operare come efficace deterrente alla violazione del patto. Da ultimo, occorre menzionare una terza tesi, sostenuta soprattutto in giurisprudenza, che ravvisa nella clausola penale una duplice funzione risarcitoria e sanzionatoria.
Secondo tale impostazione, in particolare, l’esazione della penale sarebbe possibile anche senza la previa costituzione in mora del debitore.
Coma anticipato in precedenza, dall’individuazione della funzione che si vuole attribuire alla clausola penale discendono notevoli conseguenza sul piano pratico e, in particolare, in tema di riduzione giudiziale della penale di importo manifestamente eccessivo ex art. 1384 c.c..
Aderendo, infatti, alla tesi che propende per una funzione risarcitoria della clausola penale, si ritiene che il giudice debba compiere una valutazione comparativa tra l’ammontare dell’importo dovuto (recte: tra il valore della prestazione) a titolo di penale, così come forfettariamente predeterminato dalle parti, e l’ammontare del danno effettivamente patito dal creditore.
Sulla base di tale valutazione, risulterà essere manifestamente eccessiva una penale in cui sia ravvisabile una significativa sproporzione tra l’importo dovuto in sua conseguenza e l’ammontare del danno, ed il giudice sarà perciò tenuto ad operare la riduzione giudiziale.
Qualora, invece, si opti per la tesi “sanzionatoria”, il giudizio comparativo operato dal giudice avrà ad oggetto l’adeguatezza della sanzione pattiziamente determinata, rispetto alla condotta inadempiente.
Nell’operare tale giudizio, il giudice si dovrà uniformare a vari parametri, quali il grado della colpa ed i criteri di cui all’art. 133 c.p., oltre, ovviamente, all’interesse specifico del creditore all’adempimento.
Proprio quest’ultimo punto introduce un ulteriore elemento di riflessione: qual è il momento in cui occorre considerare l’interesse del creditore all’adempimento, ai sensi dell’art. 1384 c.c.?
Secondo una consolidata tesi, prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che muove da un’interpretazione rigorosa e letterale del dato normativo, l’interesse all’adempimento a cui fa riferimento l’art. 1384 c.c. è quello del creditore al momento della stipulazione del contratto (uso del verbo “aveva”).
Secondo un’altra (innovativa) impostazione, però, l’interesse all’adempimento considerato rilevante dall’art. 1384 c.c. sarebbe non già quello del creditore al momento della stipulazione del contratto, bensì quello sussistente al momento in cui la clausola penale opera, vale a dire al momento in cui si verifica l’inadempimento.
Aderendo alla tesi tradizionale, sostengono i fautori di questa impostazione, si finirebbe per assicurare tutela ad un interesse non più attuale, anche in considerazione del lasso di tempo che normalmente intercorre tra il momento della stipulazione del contratto e quello in cui si verifica l’inadempimento.
Sempre in tema di riducibilità della penale in sede giudiziale, ci si è posti il problema della possibilità del giudice di rilevare, d’ufficio, la minifesta eccessività dell’importo dovuto a titolo di penale, così come determinato dalle parti.
L’opinione tradizionale, affermatasi tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è sempre stata orientata nel senso di ritenere che l’ipotesi prevista dall’art. 1384 c.c.
rivestisse i connotati dell’eccezionalità e che, in ogni caso, si rendeva necessaria un’istanza di parte in tal senso.
Tale tesi muoveva dall’assunto per cui, in mancanza di un’espressa previsione legislativa, il giudice non fosse legittimato a sindacare d’ufficio l’ammontare della penale.
La citata impostazione tradizionale, però, è stata recentemente posta in discussione (e, per certi versi, superata) da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 10511/99), la quale ha affermato che il giudice può esercitare il potere di riduzione anche d’ufficio, indipendentemente da un’istanza in tal senso avanzata dal debitore.
Questo “rinnovamento” muove da un’analisi delle finalità che il legislatore ha voluto perseguire con l’art. 1384 c.c., alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso.
Secondo la Suprema Corte, infatti, con l’art. 1384 c.c. il legislatore ha voluto dare risposta ad un’esigenza di tutela di un interesse generale dell’ordinamento: evitare che vengano inserite clausole inique nella stipulazione contrattuale.
A tal fine è consentito il controllo del giudice, il quale può sindacare le modalità di esercizio dell’autonomia privata.
La Corte di Cassazione individua la prevalenza del principio riequilibratore di solidarietà, desumibile dall’art. 2 della Costituzione, in forza del quale il giudice è legittimato ad intervenire nella sfera dei privati per mezzo dello strumento dell’equità, al fine di rideterminare il contenuto della prestazione, sulla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Vanno considerati, inoltre, i principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale, la cui applicazione deve essere costante in tutte le fasi del rapporto e di fronte alla violazione dei quali il giudice non può rimanere inerte, pur in assenza di una precisa istanza di parte in tal senso.
La tesi sostenuta nella citata sentenza ha un’indubbia portata innovativa, che si pone addirittura al di là dello specifico problema qui affrontato.
Si apre, infatti, la strada ad un’ingerenza sempre più penetrante del giudice nell’ambito delle attività in cui si esplica l’autonomia privata, il cui “dogma” cede sempre di più il passo di fronte al perseguimento di interessi di portata generale.
La clausola penale, disciplinata dagli artt. 1382 e seguenti del Codice Civile, ed è quella clausola in base alla quale le parti convengono che, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento di un’obbligazione, una di esse sarà tenuta ad una determinata prestazione, con la conseguenza di limitare il risarcimento alla prestazione stessa e di sollevare la parte adempiente dall’onere di provare di aver subito un danno e la sua quantificazione(a meno che non sia stata pattuita la risarcibilità del danno ulteriore, che andrà, pertanto, debitamente provato).
Dal punto di vista pratico, dottrina e giurisprudenza si sono a lungo interrogate sui rapporti intercorrenti tra l’istituto in esame e quello della costituzione in mora, in particolare ci si è chiesti se quest’ultima fosse necessaria ai fini di consentire l’operatività della clausola penale. Secondo un primo (minoritario) orientamento, la costituzione in mora non sarebbe necessaria, in quanto ciò si verificherebbe automaticamente in conseguenza dell’inadempimento (ipotesi di mora ex re).
I fautori di tale impostazione individuano la sussistenza di un rapporto di specialità tra le norme che disciplinano la clausola penale e quelle generali in tema di inadempimento che, per l’appunto, consentirebbe all’istituto in esame di operare pur in assenza di formale costituzione in mora del debitore.
Di diverso avviso è, però, l’opinione prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza: secondo la quale, la funzione della clausola penale è essenzialmente risarcitoria e di pre-determinazione dell’ammontare del danno, per cui non sussisterebbe alcun rapporto di specialità tra le norme di cui agli artt. 1382 e ss. e quelle poste dall’ordinamento in tema di inadempimento.
Pertanto, secondo tale linea di pensiero, ai fini dell’operatività della clausola penale, si ritiene necessaria la previa costituzione in mora del debitore.
Uno dei problemi fondamentali di cui è necessario trattare, in tema di clausola penale, è quello connesso all’individuazione della specifica funzione cui la stessa assolve dal momento che, come si vedrà in seguito, da ciò derivano importanti conseguenze sul piano pratico.
Secondo l’opinione dominante tanto in dottrina quanto in giurisprudenza (e che potremmo definire “tradizionale”) la funzione della clausola penale è essenzialmente risarcitoria: essa limita il risarcimento alla prestazione promessa, attraverso una “pre-determinazione” dell’importo dovuto in caso di inadempimento o ritardo (tanto da essere qulificata “corrispettivo del diritto di recesso”).
Le parti operano, così, un calcolo preventivo del rischio conseguente all’inadempimento, dando così soddisfazione all’esigenza di certezza circa le conseguenze economiche dello stesso. Osservando la prassi internazionale, non risulta arduo riconoscere nella clausola penale una determinazione anticipata del prezzo di uscita dal contratto: una sorta di way out contrattualmente pattuita e che il debitore potrà sfruttare qualora non intenda più adempiere e ponendosi, nel contempo, al riparo da possibili ulteriori azioni da parte dell’altro contraente (a meno che non sia stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore). E’ di tutta evidenza che, in un tale assetto, l’esigenza di certezza nei rapporti commerciali viene ampiamente soddisfatta: le parti risultano essere, fin da subito, edotte perfino circa gli aspetti “patologici” del contratto che andranno a concludere.
Secondo un’altra tesi dottrinale, la funzione della clausola penale sarebbe di tipo sanzionatorio: introdurrebbe una sanzione di carattere afflittivo gravante sul debitore in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento. In questi termini, la clausola in esame si porrebbe come un autonomo negozio, che introduce convenzionalmente una sorta di “pena privata” legata all’inadempimento od al ritardo.
A favore di tale impostazione si pone, tra l’altro, la circostanza che l’importo convenzionalmente pattuito a titolo di penale possa essere anche superiore rispetto all’ammontare del danno effettivo, con il solo limite di non essere “manifestamente eccessivo, avuto riguardo dell’interesse del creditore all’adempimento”.
E’ stato osservato (Galgano) che esistono casi in cui l’effettività dell’obbligazione contrattuale non può essere altrimenti assicurata se non dalla previsione di una penale per l’inadempimento.
Si pensi, ad esempio, ai patti parasiociali di sindacato di voto o di blocco: qui l’estrema difficoltà, se non l’impossibilità, di fornire una prova di un danno per l’inadempimento altrui, scoraggerebbe qualsiasi reazione alla violazione del patto, assicurando immunità a chi lo abbia violato e finendo con il togliere, al patto stesso, ogni carattere di giuridica vincolatività.
Di qui l’utilità di pene contrattuali, le quali offrono il vantaggio di una predeterminazione delle conseguenze patrimoniali dell’inadempimento e possono così operare come efficace deterrente alla violazione del patto. Da ultimo, occorre menzionare una terza tesi, sostenuta soprattutto in giurisprudenza, che ravvisa nella clausola penale una duplice funzione risarcitoria e sanzionatoria.
Secondo tale impostazione, in particolare, l’esazione della penale sarebbe possibile anche senza la previa costituzione in mora del debitore.
Coma anticipato in precedenza, dall’individuazione della funzione che si vuole attribuire alla clausola penale discendono notevoli conseguenza sul piano pratico e, in particolare, in tema di riduzione giudiziale della penale di importo manifestamente eccessivo ex art. 1384 c.c..
Aderendo, infatti, alla tesi che propende per una funzione risarcitoria della clausola penale, si ritiene che il giudice debba compiere una valutazione comparativa tra l’ammontare dell’importo dovuto (recte: tra il valore della prestazione) a titolo di penale, così come forfettariamente predeterminato dalle parti, e l’ammontare del danno effettivamente patito dal creditore.
Sulla base di tale valutazione, risulterà essere manifestamente eccessiva una penale in cui sia ravvisabile una significativa sproporzione tra l’importo dovuto in sua conseguenza e l’ammontare del danno, ed il giudice sarà perciò tenuto ad operare la riduzione giudiziale.
Qualora, invece, si opti per la tesi “sanzionatoria”, il giudizio comparativo operato dal giudice avrà ad oggetto l’adeguatezza della sanzione pattiziamente determinata, rispetto alla condotta inadempiente.
Nell’operare tale giudizio, il giudice si dovrà uniformare a vari parametri, quali il grado della colpa ed i criteri di cui all’art. 133 c.p., oltre, ovviamente, all’interesse specifico del creditore all’adempimento.
Proprio quest’ultimo punto introduce un ulteriore elemento di riflessione: qual è il momento in cui occorre considerare l’interesse del creditore all’adempimento, ai sensi dell’art. 1384 c.c.?
Secondo una consolidata tesi, prevalente tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, che muove da un’interpretazione rigorosa e letterale del dato normativo, l’interesse all’adempimento a cui fa riferimento l’art. 1384 c.c. è quello del creditore al momento della stipulazione del contratto (uso del verbo “aveva”).
Secondo un’altra (innovativa) impostazione, però, l’interesse all’adempimento considerato rilevante dall’art. 1384 c.c. sarebbe non già quello del creditore al momento della stipulazione del contratto, bensì quello sussistente al momento in cui la clausola penale opera, vale a dire al momento in cui si verifica l’inadempimento.
Aderendo alla tesi tradizionale, sostengono i fautori di questa impostazione, si finirebbe per assicurare tutela ad un interesse non più attuale, anche in considerazione del lasso di tempo che normalmente intercorre tra il momento della stipulazione del contratto e quello in cui si verifica l’inadempimento.
Sempre in tema di riducibilità della penale in sede giudiziale, ci si è posti il problema della possibilità del giudice di rilevare, d’ufficio, la minifesta eccessività dell’importo dovuto a titolo di penale, così come determinato dalle parti.
L’opinione tradizionale, affermatasi tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, è sempre stata orientata nel senso di ritenere che l’ipotesi prevista dall’art. 1384 c.c.
rivestisse i connotati dell’eccezionalità e che, in ogni caso, si rendeva necessaria un’istanza di parte in tal senso.
Tale tesi muoveva dall’assunto per cui, in mancanza di un’espressa previsione legislativa, il giudice non fosse legittimato a sindacare d’ufficio l’ammontare della penale.
La citata impostazione tradizionale, però, è stata recentemente posta in discussione (e, per certi versi, superata) da una sentenza della Corte di Cassazione (n. 10511/99), la quale ha affermato che il giudice può esercitare il potere di riduzione anche d’ufficio, indipendentemente da un’istanza in tal senso avanzata dal debitore.
Questo “rinnovamento” muove da un’analisi delle finalità che il legislatore ha voluto perseguire con l’art. 1384 c.c., alla luce di un’interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso.
Secondo la Suprema Corte, infatti, con l’art. 1384 c.c. il legislatore ha voluto dare risposta ad un’esigenza di tutela di un interesse generale dell’ordinamento: evitare che vengano inserite clausole inique nella stipulazione contrattuale.
A tal fine è consentito il controllo del giudice, il quale può sindacare le modalità di esercizio dell’autonomia privata.
La Corte di Cassazione individua la prevalenza del principio riequilibratore di solidarietà, desumibile dall’art. 2 della Costituzione, in forza del quale il giudice è legittimato ad intervenire nella sfera dei privati per mezzo dello strumento dell’equità, al fine di rideterminare il contenuto della prestazione, sulla libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.).
Vanno considerati, inoltre, i principi di correttezza e buona fede in materia contrattuale, la cui applicazione deve essere costante in tutte le fasi del rapporto e di fronte alla violazione dei quali il giudice non può rimanere inerte, pur in assenza di una precisa istanza di parte in tal senso.
La tesi sostenuta nella citata sentenza ha un’indubbia portata innovativa, che si pone addirittura al di là dello specifico problema qui affrontato.
Si apre, infatti, la strada ad un’ingerenza sempre più penetrante del giudice nell’ambito delle attività in cui si esplica l’autonomia privata, il cui “dogma” cede sempre di più il passo di fronte al perseguimento di interessi di portata generale.
DONAZIONE REMUNERATORIA ED ADEMPIMENTO DELL' OBBLIGAZIONE NATURALE
Il problema di reperire un criterio che possa agevolmente distinguere la figura della donazione rimuneratoria dall’adempimento di un’obbligazione naturale, integra un’esigenza avvertita tanto in dottrina quanto (e, forse, soprattutto) in giurisprudenza.
Come è noto, tale distinzione non assume un interesse meramente teorico, ma è suscettibile di ampi spazi applicativi: si pensi, per esempio, all’importanza che ciò riveste in tema di revocatoria (ordinaria e fallimentare).
Ma andiamo con ordine.
Pur senza alcuna velleità di completezza, si reputa interessante ribadire alcuni concetti basilari relativi agli istituti trattati, affrontando poi l’elaborazione giurisprudenziale degli stessi ed analizzandone, infine, le conseguenze pratiche.
La norma regolatrice dell’istituto della donazione remuneratoria è contenuta nell’art. 770 c.c., il quale introduce nel nostro ordinamento una figura giuridica ignota tanto al diritto romano quanto alla legislazione francese.
Essa, come afferma Guido Capozzi, “...ha come fondamento una remunerazione di carattere speciale, in quanto essa non è imposta da una consuetudine (come, invece, la liberalità prevista al secondo comma), ma rappresenta un atto spontaneo al quale la generalità non si ritiene socialmente costretta”.
La dottrina è unanime nel ritenere che l’ipotesi di cui all’art. 770 c.c. costituisca una vera e propria donazione, che trova causa nell’arricchimento altrui senza corrispettivo e nello spirito di liberalità del donante.
In giurisprudenza è costante l’opinione secondo la quale la donazione remuneratoria, in quanto attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi del donatario, debba soggiacere alle regole formali dettate dalla legge per la validità della donazione (Cass. n. 14981/2002).
Peculiarità di tale istituto è la rilevanza del motivo remuneratorio, che riveste il ruolo di elemento essenziale del negozio: la carenza del motivo remuneratorio, secondo Torrente, determina l’impossibilità di qualificare una donazione come, appunto, remuneratoria, e la conseguenza sarà l’inapplicabilità delle particolari regole dettate per tale figura (garanzia per evizione di cui all’art. 797 n. 3 c.c.; esclusione della revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, di cui all’art. 805 c.c.; esonero dall’obbligo alimentare di cui all’art. 437 c.c.).
E’, però, il caso di sottolineare come il motivo remuneratorio, per quanto importante ai fini della qualificazione giuridica, è pur sempre un motivo: non è necessario, pertanto, che esso risulti dall’atto pubblico, ma potrà desumersi da circostanze esterne allo stesso.
L’importanza del motivo remuneratorio è stata più volte affermate anche in giurisprudenza.
La donazione remuneratoria, secondo la Corte di Cassazione, è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume il motivo dell’attribuzione patrimoniale, correlato specificatamente ad un comportamento precedente dei donatari, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o speciale remunerazione per l’attività svolta.
Ciò posto, l’attribuzione non cessa per questo di essere “spontanea”, e l’atto conserva piena causa di liberalità.
Infatti, lo stesso è pienamente discrezionale nell’an, nel quomodo e nel quantum, non essendovi il donante tenuto in forza di qualsivoglia vicolo o dovere morale o sociale: l’ulteriore conseguenza è che in nessun caso (secondo la Corte di Cassazione) l’attribuzione de quo potrà essere qualificata come corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso (Cass. n. 4394/1987, conforme Cass. 1411/1997). La figura dell’obbligazione naturale è prevista dall’art. 2034 c.c., situata nel Titolo Settimo del Libro Quarto, intitolato “Del pagamento dell’indebito”.
In sostanza, la norma in esame sancisce, al primo comma, l’irripetibilità di quanto spontaneamente corrisposto in esecuzione di doveri morali e sociali.
Autorevole dottrina ha identificato nel “dovere morale e sociale” l’essenza stessa dell’obbligazione naturale: “L’obbligazione naturale è un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante. Essa non è sanzionata in diritto, ma il suo spontaneo adempimento non ammette ripetizione della prestazione eseguita” (Bianca).
Si è, altresì, sostenuto che l’obbligazione naturale non sorga sic et simpliciter in presenza di ogni dovere morale o sociale, ma solo allorquando la sua inosservanza comporti riprovazione e disistima.
La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l’art. 2034 c.c. abbia operato una distinzione delle obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al comma 2, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali: casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione (quali, ad esempio, il pagamento del debito prescritto e del debito di giuoco).
Al comma 1, invece, il legislatore ha optato per una disposizione molto ampia: esecuzione spontanea di un dovere morale o sociale.
Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l’indagine sulla sussistenza di un’obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall’altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanza del caso. (cfr Cass. n. 1007/1980).
In concreto, si è sostenuto che l’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio posa configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale, ma solo allorchè la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni patrimoniali del solvens (Cass. n. 3713/2003).
La giurisprudenza, pertanto, sembra aderire all’opinione chi sostiene il principio di adeguatezza e proporzionalità dell’obbligazione naturale.
E’ stata, altresì, ravvisata la sussistenza di un’obbligazione naturale nella condotta tenuta dall’erede legittimo che esegua spontaneamente la volontà (anche solo oralmente manifestata) dal de cuius, costituendo ciò, secondo la giurisprudenza di merito, un dovere morale rientrante nel quadro dell’obbligazione naturale di cui all’art. 2034, comma 1, c.c. (Tribunale di Messina , 11 ottobre 2004).
Tutto ciò premesso, appare il caso di formulare alcune considerazioni.
Come già anticipato, la distinzione tra donazione remuneratoria ed adempimento di un’obbligazione naturale non ha rilievo sul piano solamente teorico.
Anzitutto, occorre considerare che i due istituti sono soggetti a differenti regimi formali: forma libera (ove non si tratti di beni immobili) per l’obbligazione naturale, e forma solenne (atto pubblico a pena di nullità) per la donazione remuneratoria.
C’è chi ha osservato (Biondi) che una differenza tra i due istituti sia rinvenubile sul piano motivazionale del soggetto agente: secondo l’Autore, chi effettua donazione remuneratoria agisce seguendo un proprio impulso, e non un dovere morale o sociale.
Per contro, Oppo ha dato rilevanza all’intenzione del legislatore: questi, secondo l’Autore, ha ritenuto di dare particolare rilievo al dovere di riconoscenza, attraendolo nella sfera della donazione, mentre ha lasciato che gli altri doveri morali/sociali potessero integrare soltanto un’obbligazione naturale. In giurisprudenza, la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato la difficoltà di reperire una linea di demarcazione oggettiva che possa distinguere i due istituti: i numerosi tentativi esperiti in tal senso tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, rileva la Corte, non hanno dato risultati appaganti (Cass. n. 14981/2002) Un’attribuzione patrimoniale determinata da gratitudine verso il destinatario, è comunque riconducibile sia al concetto espresso dall’art. 770 c.c., sia a quello contenuto nell’art. 2034 c.c..
In parziale accoglimento del citato orientamento dottrinale di Oppo, la Corte ha affermato che l’espressa inclusione degli atti anzidetti tra le liberalità remuneratorie, dimostrava che il legislatore avesse direttamente voluto risolvere il problema nel senso di separare i debiti di riconoscenza (assumendoli come motivo di donazione) dalla categoria dei doveri morali o sociali.
Stante la non cristallina chiarezza dell’operato raffronto tra le norme di cui all’art. 2034 c.c. e 770 c.c., la qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla cognizione del giudicesi risolve in una questione di merito (non censurabile in sede di legittimità) che consegue all’analisi delle peculiarità del fatto concreto: motivo dell’attribuzione patrimoniale, correlata specificatamente ad un precedente comportamento del donatario.
Così facendo, una volta ravvisata la sussistenza di un’ipotesi di liberalità che si ponga quale riconoscenza, apprezzamento di meriti o di speciale remunerazione di attività svolta, ciò sarà sufficiente per far ricorrere l’ipotesi ex art. 770 c.c. (cfr Cass. n. 14981/2002).
Il fatto che la questione non posa essere affrontata se non solo successivamente ad un’accurata analisi delle emergenze del caso concreto, risulta, peraltro, confermata da Cass. n. 1751/1992, la quale afferma che, laddove un atto di liberalità rivesta profili sia remuneratori che restitutori, ai fini della disciplina si applica il criterio della prevalenza.
In tema di azione revocatoria, la distinzione tra donazione remuneratoria ed adempimento di obbligazione naturale è di grande rilevanza: è notorio, infatti, che mentre la seconda è si sottrae all’azione citata, la prima ne subisce il completo assoggettamento.
Tale tesi trova ampie conferme giurisprudenziali.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che non abbiano ragion d’essere i dubbi avanzati (anche in dottrina) in ordine all’assoggettabilità di tale tipo di donazione all’azione revocatoria ordinaria e fallimentare, in quanto atto a titolo gratuito secondo le previsioni di cui all’art. 2901 c.c. e 64 legge fallimentare (Cass. n. 4394/1987).
In particolare, la Corte svolge una duplice considerazione: anzitutto rileva che l’istituto è inconfutabilmente inquadrato nella categoria delle donazioni, con esclusione delle sole ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 770 c.c. (liberalità d’uso).
In secondo luogo, nella nozione di “atto a titolo gratuito”, agli effetti dell’art. 64 legge fallimentare, rientrano tutte le attribuzioni effettuate dal fallito che non siano onerose, le quali diano luogo ad un depauperamento del suo patrimonio senza corrispettivo (ed in assenza, altresì, di un obbligo imposto dalla legge), venendo accettati solo gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o sociale (vale a dire le obbligazioni naturali) o a scopo di pubblica utilità, nonchè i regali d’uso (caratterizzati dalla modicità dell’attribuzione).
Non verificandosi alcuna di queste ipotesi, l’attribuzione gratuita è sempre inefficace se compiuta nei due anni anteriori al procedimento concorsuale.
In conclusione, anche (e soprattutto), per effetto delle espresse opinioni giurisprudenziali, il problema della distinzione della donazione remuneratoria dall’adempimento dell’obbligazione naturale emerge in tutta la sua difficoltà.
E’ rilevabile, in giurisprudenza, uno strenuo tentativo degli operatori del diritto, specialmente nelle procedure fallimentari, di classificare gli atti compiuti dal soggetto agente come obbligazioni naturali, stante l’affermata irripetibilità delle prestazioni a tale titolo erogate.
Per contro, si nota, da parte dei giudici, una tendenza a restringere l’ampiezza di tale categoria, con la conseguenza di non creare argini agli effetti dirompenti dell’azione revocatoria.
Addirittura, secondo una linea giurisprudenziale (che fa leva sull’affermato principio di proporzionalità), anche l’ultimo baluardo costituito dal debito di gioco (caso scolastico di obbligazione naturale) sta pericolosamente vacillando: se il suo adempimento avviene in un periodo di tempo in cui il debitore ricorre costantemente all’emissione di assegni a vuoto, come sistema di vita, non può ritenersi che ci sia proporzione tra il patrimonio del debitore e l’adempimento del debito di gioco, quale adempimento di obbligazione naturale.
Il pagamento è, quindi, revocabile (cfr Tribunale di Parma, 2 giugno 1982).
Il problema di reperire un criterio che possa agevolmente distinguere la figura della donazione rimuneratoria dall’adempimento di un’obbligazione naturale, integra un’esigenza avvertita tanto in dottrina quanto (e, forse, soprattutto) in giurisprudenza.
Come è noto, tale distinzione non assume un interesse meramente teorico, ma è suscettibile di ampi spazi applicativi: si pensi, per esempio, all’importanza che ciò riveste in tema di revocatoria (ordinaria e fallimentare).
Ma andiamo con ordine.
Pur senza alcuna velleità di completezza, si reputa interessante ribadire alcuni concetti basilari relativi agli istituti trattati, affrontando poi l’elaborazione giurisprudenziale degli stessi ed analizzandone, infine, le conseguenze pratiche.
La norma regolatrice dell’istituto della donazione remuneratoria è contenuta nell’art. 770 c.c., il quale introduce nel nostro ordinamento una figura giuridica ignota tanto al diritto romano quanto alla legislazione francese.
Essa, come afferma Guido Capozzi, “...ha come fondamento una remunerazione di carattere speciale, in quanto essa non è imposta da una consuetudine (come, invece, la liberalità prevista al secondo comma), ma rappresenta un atto spontaneo al quale la generalità non si ritiene socialmente costretta”.
La dottrina è unanime nel ritenere che l’ipotesi di cui all’art. 770 c.c. costituisca una vera e propria donazione, che trova causa nell’arricchimento altrui senza corrispettivo e nello spirito di liberalità del donante.
In giurisprudenza è costante l’opinione secondo la quale la donazione remuneratoria, in quanto attribuzione gratuita, compiuta spontaneamente e nella consapevolezza di non dover adempiere ad alcun obbligo giuridico, morale o sociale per compensare i servizi del donatario, debba soggiacere alle regole formali dettate dalla legge per la validità della donazione (Cass. n. 14981/2002).
Peculiarità di tale istituto è la rilevanza del motivo remuneratorio, che riveste il ruolo di elemento essenziale del negozio: la carenza del motivo remuneratorio, secondo Torrente, determina l’impossibilità di qualificare una donazione come, appunto, remuneratoria, e la conseguenza sarà l’inapplicabilità delle particolari regole dettate per tale figura (garanzia per evizione di cui all’art. 797 n. 3 c.c.; esclusione della revocazione per ingratitudine o per sopravvenienza di figli, di cui all’art. 805 c.c.; esonero dall’obbligo alimentare di cui all’art. 437 c.c.).
E’, però, il caso di sottolineare come il motivo remuneratorio, per quanto importante ai fini della qualificazione giuridica, è pur sempre un motivo: non è necessario, pertanto, che esso risulti dall’atto pubblico, ma potrà desumersi da circostanze esterne allo stesso.
L’importanza del motivo remuneratorio è stata più volte affermate anche in giurisprudenza.
La donazione remuneratoria, secondo la Corte di Cassazione, è caratterizzata dalla rilevanza giuridica che assume il motivo dell’attribuzione patrimoniale, correlato specificatamente ad un comportamento precedente dei donatari, nei cui confronti la liberalità si pone come riconoscenza, apprezzamento di meriti o speciale remunerazione per l’attività svolta.
Ciò posto, l’attribuzione non cessa per questo di essere “spontanea”, e l’atto conserva piena causa di liberalità.
Infatti, lo stesso è pienamente discrezionale nell’an, nel quomodo e nel quantum, non essendovi il donante tenuto in forza di qualsivoglia vicolo o dovere morale o sociale: l’ulteriore conseguenza è che in nessun caso (secondo la Corte di Cassazione) l’attribuzione de quo potrà essere qualificata come corrispettivo, neppure per la parte corrispondente al valore del servizio reso (Cass. n. 4394/1987, conforme Cass. 1411/1997). La figura dell’obbligazione naturale è prevista dall’art. 2034 c.c., situata nel Titolo Settimo del Libro Quarto, intitolato “Del pagamento dell’indebito”.
In sostanza, la norma in esame sancisce, al primo comma, l’irripetibilità di quanto spontaneamente corrisposto in esecuzione di doveri morali e sociali.
Autorevole dottrina ha identificato nel “dovere morale e sociale” l’essenza stessa dell’obbligazione naturale: “L’obbligazione naturale è un dovere morale o sociale giuridicamente non vincolante. Essa non è sanzionata in diritto, ma il suo spontaneo adempimento non ammette ripetizione della prestazione eseguita” (Bianca).
Si è, altresì, sostenuto che l’obbligazione naturale non sorga sic et simpliciter in presenza di ogni dovere morale o sociale, ma solo allorquando la sua inosservanza comporti riprovazione e disistima.
La giurisprudenza di legittimità ha sostenuto che l’art. 2034 c.c. abbia operato una distinzione delle obbligazioni naturali in due categorie, prevedendo, al comma 2, fattispecie tipiche di obbligazioni naturali: casi, cioè, esplicitamente contemplati dalla legge di atti socialmente e moralmente leciti, che non assurgono però a vincoli giuridici e sono quindi sforniti di azione (quali, ad esempio, il pagamento del debito prescritto e del debito di giuoco).
Al comma 1, invece, il legislatore ha optato per una disposizione molto ampia: esecuzione spontanea di un dovere morale o sociale.
Con riferimento a tale disposizione di carattere generico, l’indagine sulla sussistenza di un’obbligazione naturale è duplice, dovendo accertarsi, da un lato, se nel caso dedotto sussista un dovere morale o sociale in rapporto alla valutazione corrente nella società e, dall’altro, se tale dovere sia stato spontaneamente adempiuto con una prestazione avente carattere di proporzionalità ed adeguatezza in relazione a tutte le circostanza del caso. (cfr Cass. n. 1007/1980).
In concreto, si è sostenuto che l’attribuzione patrimoniale a favore del convivente more uxorio posa configurarsi come adempimento di un’obbligazione naturale, ma solo allorchè la prestazione risulti adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio ed alle condizioni patrimoniali del solvens (Cass. n. 3713/2003).
La giurisprudenza, pertanto, sembra aderire all’opinione chi sostiene il principio di adeguatezza e proporzionalità dell’obbligazione naturale.
E’ stata, altresì, ravvisata la sussistenza di un’obbligazione naturale nella condotta tenuta dall’erede legittimo che esegua spontaneamente la volontà (anche solo oralmente manifestata) dal de cuius, costituendo ciò, secondo la giurisprudenza di merito, un dovere morale rientrante nel quadro dell’obbligazione naturale di cui all’art. 2034, comma 1, c.c. (Tribunale di Messina , 11 ottobre 2004).
Tutto ciò premesso, appare il caso di formulare alcune considerazioni.
Come già anticipato, la distinzione tra donazione remuneratoria ed adempimento di un’obbligazione naturale non ha rilievo sul piano solamente teorico.
Anzitutto, occorre considerare che i due istituti sono soggetti a differenti regimi formali: forma libera (ove non si tratti di beni immobili) per l’obbligazione naturale, e forma solenne (atto pubblico a pena di nullità) per la donazione remuneratoria.
C’è chi ha osservato (Biondi) che una differenza tra i due istituti sia rinvenubile sul piano motivazionale del soggetto agente: secondo l’Autore, chi effettua donazione remuneratoria agisce seguendo un proprio impulso, e non un dovere morale o sociale.
Per contro, Oppo ha dato rilevanza all’intenzione del legislatore: questi, secondo l’Autore, ha ritenuto di dare particolare rilievo al dovere di riconoscenza, attraendolo nella sfera della donazione, mentre ha lasciato che gli altri doveri morali/sociali potessero integrare soltanto un’obbligazione naturale. In giurisprudenza, la stessa Corte di Cassazione ha evidenziato la difficoltà di reperire una linea di demarcazione oggettiva che possa distinguere i due istituti: i numerosi tentativi esperiti in tal senso tanto in dottrina quanto in giurisprudenza, rileva la Corte, non hanno dato risultati appaganti (Cass. n. 14981/2002) Un’attribuzione patrimoniale determinata da gratitudine verso il destinatario, è comunque riconducibile sia al concetto espresso dall’art. 770 c.c., sia a quello contenuto nell’art. 2034 c.c..
In parziale accoglimento del citato orientamento dottrinale di Oppo, la Corte ha affermato che l’espressa inclusione degli atti anzidetti tra le liberalità remuneratorie, dimostrava che il legislatore avesse direttamente voluto risolvere il problema nel senso di separare i debiti di riconoscenza (assumendoli come motivo di donazione) dalla categoria dei doveri morali o sociali.
Stante la non cristallina chiarezza dell’operato raffronto tra le norme di cui all’art. 2034 c.c. e 770 c.c., la qualificazione giuridica del fatto sottoposto alla cognizione del giudicesi risolve in una questione di merito (non censurabile in sede di legittimità) che consegue all’analisi delle peculiarità del fatto concreto: motivo dell’attribuzione patrimoniale, correlata specificatamente ad un precedente comportamento del donatario.
Così facendo, una volta ravvisata la sussistenza di un’ipotesi di liberalità che si ponga quale riconoscenza, apprezzamento di meriti o di speciale remunerazione di attività svolta, ciò sarà sufficiente per far ricorrere l’ipotesi ex art. 770 c.c. (cfr Cass. n. 14981/2002).
Il fatto che la questione non posa essere affrontata se non solo successivamente ad un’accurata analisi delle emergenze del caso concreto, risulta, peraltro, confermata da Cass. n. 1751/1992, la quale afferma che, laddove un atto di liberalità rivesta profili sia remuneratori che restitutori, ai fini della disciplina si applica il criterio della prevalenza.
In tema di azione revocatoria, la distinzione tra donazione remuneratoria ed adempimento di obbligazione naturale è di grande rilevanza: è notorio, infatti, che mentre la seconda è si sottrae all’azione citata, la prima ne subisce il completo assoggettamento.
Tale tesi trova ampie conferme giurisprudenziali.
La giurisprudenza di legittimità ritiene che non abbiano ragion d’essere i dubbi avanzati (anche in dottrina) in ordine all’assoggettabilità di tale tipo di donazione all’azione revocatoria ordinaria e fallimentare, in quanto atto a titolo gratuito secondo le previsioni di cui all’art. 2901 c.c. e 64 legge fallimentare (Cass. n. 4394/1987).
In particolare, la Corte svolge una duplice considerazione: anzitutto rileva che l’istituto è inconfutabilmente inquadrato nella categoria delle donazioni, con esclusione delle sole ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 770 c.c. (liberalità d’uso).
In secondo luogo, nella nozione di “atto a titolo gratuito”, agli effetti dell’art. 64 legge fallimentare, rientrano tutte le attribuzioni effettuate dal fallito che non siano onerose, le quali diano luogo ad un depauperamento del suo patrimonio senza corrispettivo (ed in assenza, altresì, di un obbligo imposto dalla legge), venendo accettati solo gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o sociale (vale a dire le obbligazioni naturali) o a scopo di pubblica utilità, nonchè i regali d’uso (caratterizzati dalla modicità dell’attribuzione).
Non verificandosi alcuna di queste ipotesi, l’attribuzione gratuita è sempre inefficace se compiuta nei due anni anteriori al procedimento concorsuale.
In conclusione, anche (e soprattutto), per effetto delle espresse opinioni giurisprudenziali, il problema della distinzione della donazione remuneratoria dall’adempimento dell’obbligazione naturale emerge in tutta la sua difficoltà.
E’ rilevabile, in giurisprudenza, uno strenuo tentativo degli operatori del diritto, specialmente nelle procedure fallimentari, di classificare gli atti compiuti dal soggetto agente come obbligazioni naturali, stante l’affermata irripetibilità delle prestazioni a tale titolo erogate.
Per contro, si nota, da parte dei giudici, una tendenza a restringere l’ampiezza di tale categoria, con la conseguenza di non creare argini agli effetti dirompenti dell’azione revocatoria.
Addirittura, secondo una linea giurisprudenziale (che fa leva sull’affermato principio di proporzionalità), anche l’ultimo baluardo costituito dal debito di gioco (caso scolastico di obbligazione naturale) sta pericolosamente vacillando: se il suo adempimento avviene in un periodo di tempo in cui il debitore ricorre costantemente all’emissione di assegni a vuoto, come sistema di vita, non può ritenersi che ci sia proporzione tra il patrimonio del debitore e l’adempimento del debito di gioco, quale adempimento di obbligazione naturale.
Il pagamento è, quindi, revocabile (cfr Tribunale di Parma, 2 giugno 1982).
IL RISARCIMENTO DEL DANNO NON PATRIMONIALE
novità giurisprudenziali e criteri di liquidazione
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è di recente intervenuto un significativo renvirement ad opera di due sentenze dalla Corte di Cassazione (8827 e 8828 del 2003) e di una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 233 del 2003).
La conseguenza è stata l’abbandono del sistema risarcitorio tradizionale (cosiddetto “tripartito”) per riaffermare il sistema “bipolare”, suddiviso nelle categorie generali del danno patrimoniale (ex art. 2043 e 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..
Il sistema tradizionale, elaborato ed applicato per anni dalla giurisprudenza, prevedeva che, in caso di danno ingiusto, la pretesa risarcitoria del danneggiato si articolasse in tre distinte voci di danno.
Al danno patrimoniale ed al danno non patrimoniale (inteso come “danno morale soggettivo”, peraltro risarcibile nelle sole ipotesi di reato ex art. 185 c.p.), si affiancava il danno biologico, visto come vero e proprio tertium genus, in forza della sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale.
La Consulta, in particolare, rinveniva il fondamento del danno biologico nell’art. 32 della Costituzione e nell’art. 2043 del Codice Civile, e parte della giurisprudenza successiva lo qualificò come danno-evento, che doveva essere risarcito come danno in re ipsa, generato per il fatto stesso del verificarsi dell’evento lesivo.
Le sentenze del 2003, come detto, hanno inaugurato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. affermando che, nella sua astratta previsione, debba essere ricompreso “ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesioni inerenti la persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della sua vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 11 luglio 2003).
Il danno biologico, dunque, perde le sue caratteristiche di genere a se stante, per tornare ad essere ricompreso nell’astratta previsione dell’art. 2059 c.c., in quanto danno non patrimoniale tout court.
Il danno biologico
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, dunque, il danno biologico si qualifica come danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., da risarcirsi secondo criteri equitativi.
Ai fini dell’individuazione di un congruo criterio di liquidazione di tale voce di danno, appare opportuno osservare gli orientamenti proposti dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano.
Innanzi tutto, è necessario chiarire che il danno biologico si compone di due sotto-categorie, vale a dire: danno biologico permanente e danno biologico temporaneo.
Il danno biologico permanente costituisce una lesione all’integrità psichica e fisica della persona, e va considerato “in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost. n.356/91 e 184/86).
Consiste nei postumi a carattere permanente derivanti dall’illecito subito dal soggetto leso, e deve essere apprezzato sia nel suo aspetto statico (quale danno fisiologico), sia nel suo aspetto dinamico (lesione che cagiona la compromissione dello svolgimento delle normali attività della vita umana).
Nel procedimento di liquidazione di tale voce di danno gioca un ruolo fondamentale la perizia medico legale, la quale terrà conto di entrambi gli aspetti sopra citati, e che costituisce un passaggio obbligato per l’applicazione del criterio di liquidazione “tabellare” in uso presso il Tribunale di Milano.
E’ opportuno rilevare, però, che detto criterio assicura un risarcimento del danno limitato agli aspetti statico e dinamico “medi”, senza che vengano in rilievo le condizioni soggettive particolari del singolo (si pensi, ad esempio, alla perdita di un dito da parte di un chitarrista).
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8827/2003, ha espresso l'esigenza di “garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori propri della persona anche in riferimento all’art. 2 Cost.”, per l’effetto palesando la necessità di dare effettivo risalto alle peculiarità della situazione in cui versa il singolo individuo che deve essere risarcito. Gli aspetti dinamico relazionali personali dal danneggiato, infatti, devono necessariamente essere oggetto di ulteriore (specifica) valutazione da parte del giudice, ove allegati e provati: “il danno biologico, a seguito di una valutazione che deve essere nel piu’ alto grado possibile personalizzata, è liquidato in precipua considerazione di ciò che il soggetto non potrà piu’ fare” (Cass. N. 8827/2003).
In risposta a tali esigenze, l’Osservatorio milanese ha proposto che (in presenza di idonea e completa allegazione) la liquidazione del danno biologico possa essere aumentata fino al 30% rispetto alla misura che risulterebbe dalla semplice applicazione della tabella.
La proposta, peraltro, prende spunto da una tecnica elaborata dallo stesso legislatore che, in tema di cosiddette “micropermanenti” ha previsto, all’art. 5, comma 4, della Legge 5 marzo 2001 n. 57, come modificato dall’art. 23 della legge 273/2002, che l’ammontare del danno liquidato secondo i suddetti criteri possa essere aumentato di un quinto dal Giudice “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Pertanto, la parte che vorrà chiedere il risarcimento del danno alla salute personalizzato, ha l’onere di allegare tutti i fatti e le circostanze significative che consentano una specifica e completa personalizzazione del danno (sia in relazione al periodo di durata della malattia, sia in relazione ai postumi permanenti).
Per quel che concerne il danno biologico temporaneo, occorre specificare come, anche in questo caso, assuma rilievo la perizia medico legale: unico strumento idoneo per quantificare l’entità del danno e la durata della persistenza dei postumi invalidanti.
L’Osservatorio milanese, in tema di danno biologico temporaneo, ha proposto l’aumento fino ad € 65,00 dell’importo liquidabile pro die a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta.
Il danno morale soggettivo
Questa seconda voce di danno è intesa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità come sofferenza contingente, transuente turbamento dello stato d’animo della vittima, determinati da fatto illecito.
Il danno morale soggettivo va sempre riconosciuto in tutte le ipotesi in cui venga applicato l’art. 2059 c.c.: se l’illecito comporta la lesione di interessi costituzionalmente protetti “il pregiudizio … integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” (Cass. 8827/2003).
E’ pacifico che la liquidazione di tale voce di danno debba avvenire secondo criteri equitativi, che secondo il “metodo milanese” corrispondono ad una somma oscillante tra ¼ ed ½ di quanto corrisposto a titolo di danno biologico.
Leggendo la relazione stilata dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, emerge la chiara indicazione ai giudici di procedere alla liquidazione del danno morale soggettivo solo ed esclusivamente in presenza di comprovate situazioni di sofferenza, della cui allegazione è onerato il richiedente.
La finalità è quella di evitare automatismi liquidativi: il danno morale soggettivo è danno–conseguenza e può essere riconosciuto e risarcito solo se debitamente provato.
Da ultimo, occorre segnalare altre importanti pronunce sul punto: Cass. 12 maggio 2003 nn. 7281 – 7282 – 7283 (antecedenti, anche se di pochi giorni, a Cass. 8827 e 8828 del 2003), poi confermate dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2003.
Secondo tali pronunce, nelle ipotesi di danno morale soggettivo dovuto in base agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., a prescindere che tale voce di danno consegua ad un danno biologico, si può procedere ad un’autonoma liquidazione del danno morale anche qualora sia mancato il positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se:
- la colpa può ritenersi sussistente in basa a presunzioni di legge (come nei casi, ad esempio, di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c.);
- ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.
Il danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo
Di regola, il risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo esauriscono il danno complessivamente risarcibile alla vittima primaria.
Secondo l’Osservatorio milanese ci sarebbe certezza di duplicazione risarcitoria del medesimo danno se, sventolando la bandiera del danno esistenziale, si procedesse ad un’ulteriore liquidazione di altre voci di danno (perdita della capacità lavorativa generica, danno alla vita di relazione, perdita della possibilità di praticare hobby, danno alla qualità della vita, danno estetico, danno alla sfera sessuale).
Il rischio, da piu’ parti paventato, è rappresentato dalla possibilità di aprire la porta al risarcimento dei danni cosiddetti “bagatellari”, frequentemente riconosciuto dai Giudici di Pace: danno derivante dall’inserimento nella propria cassetta delle lettere di volantini pubblicitari (G.d.P. Bari 22 dicembre 2003), o quello per errato taglio di capelli (G.d.P. Catania 25 aprile 1999).
Se, quindi, l’orientamento espresso dalle sentenze del 2003 è quello di consentire un risarcimento il piu’ possibile “completo” e che tenga conto delle caratteristiche particolari del caso concreto e della persona del danneggiato, questo non può essere inteso come un placet ad una duplicazione del risarcimento della medesima voce di danno.
Inoltre, può darsi che le già effettuate liquidazioni del danno biologico e del danno morale soggettivo non lascino che residuali spazi ulteriori per indennizzare i consequenziali pregiudizi non patrimoniali da lesione di (altri) interessi costituzionalmente protetti.
Pregiudizi che, è bene ricordare, pur ontologicamente diversi tra loro, concernono ambiti che tendono a sovrapporsi.
Pertanto, il giudice non potrà non tenere conto di quanto già riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, in relazione alla funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona.
Proprio in virtu’ di tale principio, la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali potrà anche essere unitaria , senza la distinzione (opportuna, ma non indispensabile) tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro di pregiudizi ulteriori, ovvero a titolo di danno biologico in senso stretto (vedasi Cass. 8827/2003).
In applicazione di questi principi (e proprio per attenuare il rischio di duplicazione di risarcimento del medesimo pregiudizio), la proposta dell’Osservatorio milanese suggerisce, quale criterio orientativo, di liquidare (oltre al danno biologico) una somma che sia comprensiva del risarcimento del danno morale soggettivo e dei pregiudizi “diversi ed ulteriori”.
Tale somma, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, potrà essere elevata dal giudice fino a 2/3 del quantum risarcito a titolo di danno biologico.
Occorre ribadire che anche i “pregiudizi diversi ed ulteriori” si connotano come danno-conseguenza e che, pertanto, la loro liquidazione potrà aver luogo solo a seguito di accertamento giudiziale sulla base delle allegazioni fornite dal soggetto che ne chiede il risarcimento (allegazioni ulteriori ed autonome rispetto a quelle prodotte relativamente alle altre voci di danno).
Tuttavia, secondo la Cassazione, “trattandosi di danno che si proietta nel futuro … sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire” (Cass. 8827/2003).
Riferimenti:
- Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale
- Damiano Spera: Liquidazione del danno non patrimoniale; Quattro scaglioni uniformi per le lesioni ai prossimi congiunti; Con l’esclusione della categoria “esistenziale” spazio agli interessi protetti in Costituzione; L’accertamento medico apre le porte al ristoro; Valutazione estesa anche alle rinunce soggettive; in Guida al Diritto n. 49 del 18 dicembre 2004.
- Filippo Martini: Al via la partita del vaglio in Cassazione; Guida al Diritto n. 49 del 18 dicembre 2004.
- Marco Ridolfi: Resta in piedi il metodo equitativo; Guida al Diritto n. 49 del 18 dicembre 2004.
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cass. 8827/2003, in Danno e Responsabilità 2003, 819;
- Cass. 8828/2003, in Giurisp. It. 2004, 1129;
- Corte Cost. 11 luglio 2003 n. 233, in Foro It. 2003, 917.
novità giurisprudenziali e criteri di liquidazione
In tema di risarcimento del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., è di recente intervenuto un significativo renvirement ad opera di due sentenze dalla Corte di Cassazione (8827 e 8828 del 2003) e di una pronuncia della Corte Costituzionale (n. 233 del 2003).
La conseguenza è stata l’abbandono del sistema risarcitorio tradizionale (cosiddetto “tripartito”) per riaffermare il sistema “bipolare”, suddiviso nelle categorie generali del danno patrimoniale (ex art. 2043 e 1223 c.c.) e del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c..
Il sistema tradizionale, elaborato ed applicato per anni dalla giurisprudenza, prevedeva che, in caso di danno ingiusto, la pretesa risarcitoria del danneggiato si articolasse in tre distinte voci di danno.
Al danno patrimoniale ed al danno non patrimoniale (inteso come “danno morale soggettivo”, peraltro risarcibile nelle sole ipotesi di reato ex art. 185 c.p.), si affiancava il danno biologico, visto come vero e proprio tertium genus, in forza della sentenza n. 184/1986 della Corte Costituzionale.
La Consulta, in particolare, rinveniva il fondamento del danno biologico nell’art. 32 della Costituzione e nell’art. 2043 del Codice Civile, e parte della giurisprudenza successiva lo qualificò come danno-evento, che doveva essere risarcito come danno in re ipsa, generato per il fatto stesso del verificarsi dell’evento lesivo.
Le sentenze del 2003, come detto, hanno inaugurato un’interpretazione costituzionalmente orientata dell’art. 2059 c.c. affermando che, nella sua astratta previsione, debba essere ricompreso “ogni danno di natura non patrimoniale derivante da lesioni inerenti la persona: e dunque sia il danno morale soggettivo, inteso come transuente turbamento dello stato d’animo della sua vittima; sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito, all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico (art. 32 Cost.); sia infine il danno (spesso definito in dottrina e giurisprudenza come esistenziale) derivante dalla lesione di (altri) interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (Corte Costituzionale, sentenza n. 233 del 11 luglio 2003).
Il danno biologico, dunque, perde le sue caratteristiche di genere a se stante, per tornare ad essere ricompreso nell’astratta previsione dell’art. 2059 c.c., in quanto danno non patrimoniale tout court.
Il danno biologico
Alla luce del nuovo orientamento giurisprudenziale, dunque, il danno biologico si qualifica come danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., da risarcirsi secondo criteri equitativi.
Ai fini dell’individuazione di un congruo criterio di liquidazione di tale voce di danno, appare opportuno osservare gli orientamenti proposti dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano.
Innanzi tutto, è necessario chiarire che il danno biologico si compone di due sotto-categorie, vale a dire: danno biologico permanente e danno biologico temporaneo.
Il danno biologico permanente costituisce una lesione all’integrità psichica e fisica della persona, e va considerato “in relazione all’integralità dei suoi riflessi pregiudizievoli rispetto a tutte le attività, le situazioni ed i rapporti in cui la persona esplica se stessa nella propria vita: non soltanto, quindi, con riferimento alla sfera produttiva, ma anche con riferimento alla sfera spirituale, culturale, affettiva, sociale, sportiva ed ogni altro ambito e modo in cui il soggetto svolge la sua personalità e cioè a tutte le attività realizzatrici della persona umana” (Corte Cost. n.356/91 e 184/86).
Consiste nei postumi a carattere permanente derivanti dall’illecito subito dal soggetto leso, e deve essere apprezzato sia nel suo aspetto statico (quale danno fisiologico), sia nel suo aspetto dinamico (lesione che cagiona la compromissione dello svolgimento delle normali attività della vita umana).
Nel procedimento di liquidazione di tale voce di danno gioca un ruolo fondamentale la perizia medico legale, la quale terrà conto di entrambi gli aspetti sopra citati, e che costituisce un passaggio obbligato per l’applicazione del criterio di liquidazione “tabellare” in uso presso il Tribunale di Milano.
E’ opportuno rilevare, però, che detto criterio assicura un risarcimento del danno limitato agli aspetti statico e dinamico “medi”, senza che vengano in rilievo le condizioni soggettive particolari del singolo (si pensi, ad esempio, alla perdita di un dito da parte di un chitarrista).
La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8827/2003, ha espresso l'esigenza di “garantire l’integrale riparazione del danno ingiustamente subito nei valori propri della persona anche in riferimento all’art. 2 Cost.”, per l’effetto palesando la necessità di dare effettivo risalto alle peculiarità della situazione in cui versa il singolo individuo che deve essere risarcito. Gli aspetti dinamico relazionali personali dal danneggiato, infatti, devono necessariamente essere oggetto di ulteriore (specifica) valutazione da parte del giudice, ove allegati e provati: “il danno biologico, a seguito di una valutazione che deve essere nel piu’ alto grado possibile personalizzata, è liquidato in precipua considerazione di ciò che il soggetto non potrà piu’ fare” (Cass. N. 8827/2003).
In risposta a tali esigenze, l’Osservatorio milanese ha proposto che (in presenza di idonea e completa allegazione) la liquidazione del danno biologico possa essere aumentata fino al 30% rispetto alla misura che risulterebbe dalla semplice applicazione della tabella.
La proposta, peraltro, prende spunto da una tecnica elaborata dallo stesso legislatore che, in tema di cosiddette “micropermanenti” ha previsto, all’art. 5, comma 4, della Legge 5 marzo 2001 n. 57, come modificato dall’art. 23 della legge 273/2002, che l’ammontare del danno liquidato secondo i suddetti criteri possa essere aumentato di un quinto dal Giudice “con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato”.
Pertanto, la parte che vorrà chiedere il risarcimento del danno alla salute personalizzato, ha l’onere di allegare tutti i fatti e le circostanze significative che consentano una specifica e completa personalizzazione del danno (sia in relazione al periodo di durata della malattia, sia in relazione ai postumi permanenti).
Per quel che concerne il danno biologico temporaneo, occorre specificare come, anche in questo caso, assuma rilievo la perizia medico legale: unico strumento idoneo per quantificare l’entità del danno e la durata della persistenza dei postumi invalidanti.
L’Osservatorio milanese, in tema di danno biologico temporaneo, ha proposto l’aumento fino ad € 65,00 dell’importo liquidabile pro die a titolo di danno biologico da inabilità temporanea assoluta.
Il danno morale soggettivo
Questa seconda voce di danno è intesa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità come sofferenza contingente, transuente turbamento dello stato d’animo della vittima, determinati da fatto illecito.
Il danno morale soggettivo va sempre riconosciuto in tutte le ipotesi in cui venga applicato l’art. 2059 c.c.: se l’illecito comporta la lesione di interessi costituzionalmente protetti “il pregiudizio … integrante il danno morale soggettivo (patema d’animo) è risarcibile anche se il fatto non sia configurabile come reato” (Cass. 8827/2003).
E’ pacifico che la liquidazione di tale voce di danno debba avvenire secondo criteri equitativi, che secondo il “metodo milanese” corrispondono ad una somma oscillante tra ¼ ed ½ di quanto corrisposto a titolo di danno biologico.
Leggendo la relazione stilata dall’Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, emerge la chiara indicazione ai giudici di procedere alla liquidazione del danno morale soggettivo solo ed esclusivamente in presenza di comprovate situazioni di sofferenza, della cui allegazione è onerato il richiedente.
La finalità è quella di evitare automatismi liquidativi: il danno morale soggettivo è danno–conseguenza e può essere riconosciuto e risarcito solo se debitamente provato.
Da ultimo, occorre segnalare altre importanti pronunce sul punto: Cass. 12 maggio 2003 nn. 7281 – 7282 – 7283 (antecedenti, anche se di pochi giorni, a Cass. 8827 e 8828 del 2003), poi confermate dalla già citata sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2003.
Secondo tali pronunce, nelle ipotesi di danno morale soggettivo dovuto in base agli artt. 2059 c.c. e 185 c.p., a prescindere che tale voce di danno consegua ad un danno biologico, si può procedere ad un’autonoma liquidazione del danno morale anche qualora sia mancato il positivo accertamento della colpa dell’autore del danno se:
- la colpa può ritenersi sussistente in basa a presunzioni di legge (come nei casi, ad esempio, di cui agli artt. 2051 e 2054 c.c.);
- ricorrendo la colpa, il fatto sarebbe qualificabile come reato.
Il danno non patrimoniale diverso dal danno morale soggettivo
Di regola, il risarcimento del danno biologico e del danno morale soggettivo esauriscono il danno complessivamente risarcibile alla vittima primaria.
Secondo l’Osservatorio milanese ci sarebbe certezza di duplicazione risarcitoria del medesimo danno se, sventolando la bandiera del danno esistenziale, si procedesse ad un’ulteriore liquidazione di altre voci di danno (perdita della capacità lavorativa generica, danno alla vita di relazione, perdita della possibilità di praticare hobby, danno alla qualità della vita, danno estetico, danno alla sfera sessuale).
Il rischio, da piu’ parti paventato, è rappresentato dalla possibilità di aprire la porta al risarcimento dei danni cosiddetti “bagatellari”, frequentemente riconosciuto dai Giudici di Pace: danno derivante dall’inserimento nella propria cassetta delle lettere di volantini pubblicitari (G.d.P. Bari 22 dicembre 2003), o quello per errato taglio di capelli (G.d.P. Catania 25 aprile 1999).
Se, quindi, l’orientamento espresso dalle sentenze del 2003 è quello di consentire un risarcimento il piu’ possibile “completo” e che tenga conto delle caratteristiche particolari del caso concreto e della persona del danneggiato, questo non può essere inteso come un placet ad una duplicazione del risarcimento della medesima voce di danno.
Inoltre, può darsi che le già effettuate liquidazioni del danno biologico e del danno morale soggettivo non lascino che residuali spazi ulteriori per indennizzare i consequenziali pregiudizi non patrimoniali da lesione di (altri) interessi costituzionalmente protetti.
Pregiudizi che, è bene ricordare, pur ontologicamente diversi tra loro, concernono ambiti che tendono a sovrapporsi.
Pertanto, il giudice non potrà non tenere conto di quanto già riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo, in relazione alla funzione unitaria del risarcimento del danno alla persona.
Proprio in virtu’ di tale principio, la valutazione equitativa di tutti i danni non patrimoniali potrà anche essere unitaria , senza la distinzione (opportuna, ma non indispensabile) tra quanto va riconosciuto a titolo di danno morale soggettivo e quanto a titolo di ristoro di pregiudizi ulteriori, ovvero a titolo di danno biologico in senso stretto (vedasi Cass. 8827/2003).
In applicazione di questi principi (e proprio per attenuare il rischio di duplicazione di risarcimento del medesimo pregiudizio), la proposta dell’Osservatorio milanese suggerisce, quale criterio orientativo, di liquidare (oltre al danno biologico) una somma che sia comprensiva del risarcimento del danno morale soggettivo e dei pregiudizi “diversi ed ulteriori”.
Tale somma, in considerazione delle peculiarità del caso concreto, potrà essere elevata dal giudice fino a 2/3 del quantum risarcito a titolo di danno biologico.
Occorre ribadire che anche i “pregiudizi diversi ed ulteriori” si connotano come danno-conseguenza e che, pertanto, la loro liquidazione potrà aver luogo solo a seguito di accertamento giudiziale sulla base delle allegazioni fornite dal soggetto che ne chiede il risarcimento (allegazioni ulteriori ed autonome rispetto a quelle prodotte relativamente alle altre voci di danno).
Tuttavia, secondo la Cassazione, “trattandosi di danno che si proietta nel futuro … sarà consentito il ricorso a valutazioni prognostiche ed a presunzioni sulla base degli elementi obiettivi che sarà onere del danneggiato fornire” (Cass. 8827/2003).
Riferimenti:
- Osservatorio sulla Giustizia Civile presso il Tribunale di Milano, Criteri orientativi per la liquidazione del danno non patrimoniale
- Damiano Spera: Liquidazione del danno non patrimoniale; Quattro scaglioni uniformi per le lesioni ai prossimi congiunti; Con l’esclusione della categoria “esistenziale” spazio agli interessi protetti in Costituzione; L’accertamento medico apre le porte al ristoro; Valutazione estesa anche alle rinunce soggettive; in Guida al Diritto n. 49 del 18 dicembre 2004.
- Filippo Martini: Al via la partita del vaglio in Cassazione; Guida al Diritto n. 49 del 18 dicembre 2004.
- Marco Ridolfi: Resta in piedi il metodo equitativo; Guida al Diritto n. 49 del 18 dicembre 2004.
Riferimenti Giurisprudenziali:
- Cass. 8827/2003, in Danno e Responsabilità 2003, 819;
- Cass. 8828/2003, in Giurisp. It. 2004, 1129;
- Corte Cost. 11 luglio 2003 n. 233, in Foro It. 2003, 917.