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Grignani - Studio Legale

sul numero 11/2020 di Diritto e Pratica del Lavoro è stato pubblicato il seguente articolo dell’Avv. Andrea Loro

 

Con la sentenza n. 823 del 16 gennaio 2020 la Corte di cassazione afferma il principio in forza del quale, in caso di nullità del termine apposto al contratto di lavoro e conseguente conversione giudiziale del medesimo in un rapporto a tempo indeterminato, l’applicazione del regime delle “tutele crescenti” di cui al D.Lgs. n. 23/2015 è esclusa se il rapporto di lavoro a termine ha avuto origine prima dell’entrata in vigore di tale riforma.
Per lo stesso motivo, in caso di licenziamento disciplinare, trova applicazione il regime di tutele previsto dall’art. 18, Legge n. 300/1970, come modificato dalla c.d. “Riforma Fornero”.