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Grignani - Studio Legale

Sul numero 22/2019 di Diritto e Pratica del Lavoro è stato pubblicato un articolo dell’Avv. Andrea Loro in tema di rapporoto di lavoro sportivo dilettantistico.

 

All’interno del nostro ordinamento giuridico, non è possibile rinvenire una definizione di “atleta dilettante”.
Al contrario, esiste una definizione legale di “sportivo professionista” rinvenibile nell’apposita norma definitoria contenuta nell’art. 2, legge n. 91/1981, dedicata esclusivamente al professionismo sportivo.
Recita il suddetto articolo: “sono sportivi professionisti gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico sportivi ed i preparatori atletici, che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell’ambito delle discipline regolamentate dal Coni e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l’osservanza delle direttive stabilite dal Coni per la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica”.

Con riferimento all’ultimo dei requisiti previsti dalla norma citata, si precisa che le federazioni sportive che prevedono “la distinzione dell’attività dilettantistica da quella professionistica” sono solo il calcio, la pallacanestro, il ciclismo ed il golf, tutte a livello maschile.
Tutte le altre discipline sportive (e tutto lo sport femminile) rientra nell’ambito del dilettantismo.

Il successivo art. 3 specifica che l’attività lavorativa dell’atleta professionista svolta a titolo oneroso è regolata da un contratto di lavoro subordinato, con l’applicazione della disciplina speciale prevista dalla citata legge.
La figura dell’atleta dilettante, quindi, può essere definita esclusivamente “a contrario” prendendo come riferimento le suddette norme.