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Grignani - Studio Legale

Il decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell’articolo 2, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.

Tra le ipotesi di reato interessate dall’intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all’articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.

Il nuovo quadro normativo, dunque, ha parzialmente depenalizzato il reato in questione, introducendo due diverse fattispecie sanzionatorie collegate all’importo dell’omissione. Per effetto di tale intervento legislativo, la sanzione penale della reclusione fino a tre anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui, mentre se l’importo omesso è inferiore alla predetta soglia si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.

Ne consegue che, nel caso in cui il datore di lavoro ometta il versamento delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali per importi anche molto bassi (ad esempio €.1.000,00 o anche inferiori), la sanzione minima applicabile sarà di €. 10.000,00 e verrà irrogata mediante ordinanza ingiunzione.

Lo Studio ha analizzato la questione e, tramite l’Avv. Andrea Loro, ne ha approfondito i principi e la giurisprudenza più recente al fine di elaborare efficaci strumenti di tutela per l’impresa e per l’imprenditore, mediante impugnazione delle suddette ordinanze ingiunzione.